COVID 19 AGGIORNAMENTO PER LE IMPRESE FUNEBRI

COVID 19 AGGIORNAMENTI DEL 23 MARZO 2020 – DPCM 22.03.2020: LE IMPRESE FUNEBRI POSSONO CONTINUARE A LAVORARE

Con il DPCM del 22 marzo 2020 sono state pubblicate ulteriori misure atte al contenimento del virus COVID19 ed è stata disposta la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle previste nell’All.1 al DPCM. Tra le attività che possono continuare ad esercitare si trovano i produttori di cofani mortuari ma non sono esplicitate le attività funebri; ciò ha creato nel fine settimana grande apprensione tra gli operatori funebri.
Sul tema teniamo a tranquillizzare tutti: le imprese funebri possono continuare a lavorare, ovviamente nel rispetto delle misure previste nei vari DPCM e disposizioni regionali.
Il DPCM del 22 marzo 2020 infatti, pur non elencando le attività funebre tra quelle escluse dai divieti al proseguo delle attività, prevede all’art. 1 comma 1 che non sono sospese anche tutte quelle attività professionali e commerciali già previste in seno al DPCM dell’11 marzo 2020:

Clicca qui per leggere l’art. 1

Poiché il precedente DPCM dell’11 marzo 2020 prevedeva espressamente che i “Servizi di pompe funebri ed attività connesse” potessero continuare ad operare, anche alla luce dell’attuale DPCM le imprese funebri sono legittimate a proseguire le attività.

Coronavirus: Chiarimenti sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Nota dell’ispettorato nazionale del lavoro 13 marzo 2020, n. 89

Adempimenti datoriali – Valutazione Rischio Emergenza Coronavirus

A fronte di numerosi dubbi in merito all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi relativo all’emergenza attuale per il diffondersi del contagio legato al Coronavirus, l’ispettorato nazionale del lavoro, in una nota del 13 marzo 2020, n. 89, ha chiarito come muoversi.

Premesso che la questione risulta di evidente importanza e delicatezza operativa, proprio in quanto riferita ad un momento emergenziale, si ritiene in debita considerazione quanto segue ai fini della valutazione del rischio e del DVR.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio ” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, ” integrarlo” come previsto dall’art. 271 del D. Lgs. 81/08.

Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro, ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. in tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzazione e procedurali tecnicamente attuabili.

Pertanto, visto il diffondersi dell’infezione coronavirus, le modalità di trasmissione, e visto anche il difficile controllo dello stesso, si ritiene INGIUSTIFICATO l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione al rischio associato all’infezione. Diverso ovviamente è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-saniario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda.

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, si ritiene utile redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato) assicurando al personale anche adeguati DPI.

E’ di tutta evidenza, inoltre che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l’intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonchè da un’indeterminazione valutativa che non può essere rimessa alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio, nonchè per le misure di prevenzione da adottare.

La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai gruppi di Esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell’emergenza.

In ragione di quanto esposto è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano contro dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonchè dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Dovrà quindi essere istituito un documento ad integrazione del DVR o una procedura per dimostrare di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D. Lgs. n. 81/2008.

Tale procedura dovrà essere redatta dal datore di lavoro con il supporto del Medico Competente e consulenza del RSPP e RLS.

[Estratto da Ambiente e Sicurezza, link https://www.ambientesicurezzaweb.it/coronavirus-i-chiarimenti-sul-dvr/]


Quindi ricapitolando: “Devo aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi?”

Assolutamente no! E’ opportuno comunque redigere una procedura ad hoc con il supporto del Medico Competente e consulenza del RSPP e RLS

Contattaci per avere maggiori informazioni al numero 030 3533404

Coronavirus 10 comportamenti da seguire multilingue

Il 14 marzo 2020, presso la presidenza del Consiglio, è stato condiviso da Associazioni datoriali, Sindacato e Governo il “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Qui il documento completo

A completezza del protocollo  pubblichiamo un opuscolo elaborato dalle strutture sanitarie regionali e dal Ministero della Salute multilingue, che potrebbe essere utile da distribuire ai lavoratori stranieri.

 

Scarica e stampa i 10 comportamenti da seguire