DPCM 26 APRILE 2020 E PROTOCOLLI CONDIVISI AGGIORNATI

A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura, come la sanificazione degli ambienti e la sicurezza dei lavoratori.

Questa una delle novità introdotte con il decreto della Presidenza del Consiglio 26 aprile 2020, illustrato in conferenza stampa dal Presidente Giuseppe Conte.

Clicca qui per leggere il testo completo: DPCM 26 APRILE 2020

Clicca qui per leggere la lista delle attività autorizzate: LISTA ATTIVITA’ AUTORIZZATE

Clicca qui per leggere le misure igienico sanitarie: MISURE IGIENICO SANITARIE

Clicca qui per leggere le misure per gli esercizi commerciali: MISURE PER ESERCIZI COMMERCIALI

Clicca qui per leggere il protoccollo condiviso per gli ambienti di lavoro: PROTOCOLLO CONDIVISO AMBIENTI DI LAVORO

Clicca qui per leggere il protocollo condiviso nei cantieri: PROTOCOLLO CONDIVISO NEI CANTIERI

Clicca qui per leggere il protocollo condiviso settore trasporto e logistica: PROTOCOLLO CONDIVISO SETTORE TRASPORTO E LOGISTICA

Clicca qui per leggere la linea guida in materia di trasporto pubblico: LINEA GUIDA TRASPORTO PUBBLICO

Clicca qui per leggere gli standard minimi presenti di qualità per la sorveglianza epidemiologica: STANDARD MINIMI

 

Aggiornamento Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Nella giornata di venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Clicca qui per leggere il testo –> PROTOCOLLO CONDIVISO 24 APRILE 2020

Emergenza Coronavirus – “Pacchetto credito” per le imprese da Regione Lombardia

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus Regione Lombardia ha approvato un pacchetto di misure che soddisfino l’esigenza primaria di Piccole e medie imprese e professionisti lombardi: poter disporre di liquidità per garantire la continuità aziendale e avere le risorse necessarie per consentire la ripartenza.

Le misure regionali del “Pacchetto credito” garantiranno finanziamenti per almeno 6.500 imprese, con un impiego stimato di oltre 50 mila addetti, per un valore complessivo di finanziamenti di 400 milioni di euro,  complementari alle risorse messe a disposizione dal nuovo Fondo Centrale di Garanzia, che nel complesso supereranno quindi il miliardo di euro.

  • La linea di intervento CONTROGARANZIE 3, con una dotazione finanziaria di 7,5 milioni di euro, attraverso la controgaranzia su portafogli di garanzie concesse dai Confidi, consentirà alle PMI ed ai liberi professionisti operanti in Lombardia di migliorare l’accesso al credito fino al 100% dell’importo garantito, in complementarietà con il Fondo Centrale di Garanzia, per i finanziamenti sopra i 25.000 euro. È possibile consultare l’elenco dei Confidi accreditati su Controgaranzie 2 e che possono continuare ad operare sulla nuova linea: elenco Confidi accreditati . Nello stesso tempo si aprirà un nuovo avviso a cui potranno aderire ulteriori Confidi.
    Le imprese e i professionisti interessati possono prendere appuntamento con uno dei Confidi convenzionati per avere informazioni.
  • La linea di intervento per la riduzione pricing dei finanziamenti attraverso un accordo con il Sistema camerale lombardo consentirà alle PMI lombarde di abbattere i tassi fino al 3% attraverso un contributo in conto interessi, con una dotazione di 11,6 milioni di euro (9,1 milioni Camere di Commercio, 2,5 milioni Regione Lombardia). Il finanziamento minimo è pari a 10.000 euro. L’abbattimento agirà in ogni caso entro il limite di 100.000 euro di finanziamenti anche in caso di finanziamenti di importo superiore. Il bando sarà pubblicato a brevissimo da Unioncamere Lombardia e il contributo sarà concesso entro 30 giorni dalla richiesta. Tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito di Regione Lombardia, di Unioncamere Lombardia e delle singole Camere di Commercio.
  • la misura GENIUS trasforma i contributi concessi a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l’attività chiudendo la sede oggetto di intervento, pur restando in attività e in una forma di sostegno al reddito per l’imprenditore, per evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto a quelle piccole e medie imprese beneficiarie che hanno rendicontato gli interventi, ma sono state costrette a cessare l’attività ovvero chiuso l’unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi, senza poter rispettare quindi gli obblighi di rimanere in attività per almeno 3/5 anni. Non è necessario presentare istanza, il beneficio sarà riconosciuto automaticamente verificando, la posizione al Registro Imprese fino alla data del 15 dicembre 2020 di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico.
  • la dotazione di CREDITO ADESSO è stata incrementata con ulteriori 2 milioni di euro per abbattimento tassi e 39 milioni di euro per i finanziamenti. La misura prevede un finanziamento da parte di Finlombarda e delle banche convenzionate, oltre a un contributo in conto interessi per l’abbattimento dei tassi elevato al 3%. I destinatari sono professionisti e studi professionali, PMI e MIDCAP, con tre livelli di finanziamento, da 18.000 a 200.000 euro per professionisti e studi professionali, 750.000 euro per le PMI e fino a 1,5 milioni di euro per le MIDCAP. Da marzo 2020 sono già pervenute 85 domande per 31,9 milioni di euro di finanziamenti.
    Il finanziamento viene concesso da Finlombarda, dalle banche convenzionate e dai Consorzi di Garanzia Fidi – Confidi che si convenzioneranno nelle prossime settimane, aderendo all’avviso pubblicato da Finlombarda spa. Sono disponibili l’elenco delle banche convenzionate per PMI e MID CAP e l’elenco delle banche convenzionate per liberi professionisti e studi associati, dalle prossime settimane saranno disponibili anche i Confidi che si saranno convenzionati per rilasciare i finanziamenti.
    Le imprese possono fare domanda dal 23 aprile 2020 fino ad esaurimento risorse: Credito adesso 2020
  • la nuova linea CREDITO ADESSO EVOLUTION ha una dotazione iniziale di 7.353.000 euro per abbattimento tassi e 67 milioni di euro per i finanziamenti da parte di Finlombarda e di banche e confidi che si convenzioneranno. Dalle prossime settimane saranno disponibili sul sito di Finlombarda S.p.A. gli elenchi delle banche e dei Confidi che si saranno convenzionati. Rispetto a Credito adesso, Credito adesso evolution prevede le seguenti specifiche:
    – prolunga la durata del finanziamento, compreso preammortamento, da 36 a 72 mesi e aumenta il massimale del valore nominale del finanziamento alle PMI a 800.000 euro
    – incrementa il valore minimo di finanziamento per PMI e MIDCAP da 18.000 euro a 100.000
    – riduce i tempi di erogazione dei finanziamenti.

Assopadanafidi Cooperativa di garanzia è all’interno dell’elenco dei Confidi accreditati.

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici

Insieme ce la faremo

Coronavirus: prestazioni di sanificazione e disinfezione dal punto di vista operativo

La necessità di garantire condizioni igieniche adeguate in tutti gli ambienti, domestici e lavorativi è ribadita nella maggior parte delle norme e circolari Ministeriali e Regionali. Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato il 14 marzo 2020, in tema di pulizia e sanificazione indica in modo specifico le misure di sicurezza anti-contagio da applicare.

 

Definizione termini

Ma molti sono i quesiti posti soprattutto per quanta riguarda l’interpretazione di alcuni termini quali la “sanificazione” o “disinfestazione”, di seguito li andremo a definire:

1) Detergere: detergere significa pulire la superficie di un corpo asportandone le impurità e le secrezioni. Viene spesso usato in riferimento all’igiene personale (detergere la pelle per asportare il trucco o detergere il sudore dalla fronte). Dal termine “detergere” deriva “detergente”, il composto utilizzato appunto per la detersione, come un latte detergente o una crema detergente. In pratica un detergente è il corrispettivo di “detersivo”, solo che se questo è utilizzato per le superfici dure, il detergente è più delicato, e viene utilizzato per la pulizia del corpo.

2) Igienizzare: il termine “igienizzare” significa rendere igienico, ovvero pulire una superficie o un oggetto eliminando i batteri e le sostanze nocive presenti con l’obiettivo di renderlo più igienico. Quando andiamo al supermercato ci capita di vedere prodotti igienizzanti. Sono composti di distruggere i microrganismi nocivi e di garantire l’igiene personale o degli ambienti. Attenzione però: la divisione spesso non è chiara, perché ci sono alcuni prodotti che seppur siano a tutti gli effetti dei disinfettanti presentano la scritta “igienizzanti”. Questo perché per essere definito “disinfettante”, un prodotto, prima di essere venduto, deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, che lo definisce un presidio medico chirurgico. Questo implica la presentazione di una serie di documenti che non tutti possono permettersi. Ecco perché molti prodotti disinfettanti, vengono fatti passare come dei semplici igienizzanti.

3) Disinfettare: disinfettare significa igienizzare ma in modo più profondo, ovvero eliminando quasi il 99% dei batteri presenti su una superficie. Igienizzare elimina molti batteri, disinfettare li asporta quasi tutti. Se invece vogliamo ottenere una depurazione completa bisogna sterilizzare: con la sterilizzazione usata in campo medico si eliminano infatti il 100% dei batteri, per un’igiene completa e profonda. La sterilizzazione non è un’operazione di routine, ma viene effettuata solo da professionisti che hanno la necessità di utilizzare strumenti ed operare in ambienti perfettamente sterilizzati, privi di germi e batteri.

4) Sanificare: la sanificazione è il passo successivo (secondo o terzo in base alle definizioni) dopo la pulizia di un ambiente, che attraverso azioni meccaniche e prodotti detergenti prevede la rimozione dello sporco visibile ed evidente.

 

Suggerimenti operativi

Cosa si intende per sanificazione? Cosa significa?

Iniziamo dai tre gradini previsti dalla “scala” per rendere sicuri gli ambienti dal punto di vista igienico e sanitario: sul più basso c’è la comune pulizia, seguita dalla sanificazione, per arrivare infine alla disinfezione. Prima di sanificare un ambiente si parte dalla normale pulizia con acqua e sapone. Passare un comune detergente permette di rimuovere lo sporco visibile, come polvere, grasso e materiale organico.

Una definizione di sanificazione si trova nella circolare del 22 febbraio diffusa dal Ministero della Saluteche indica le misure di igiene da prendere nei locali dove siano state presenti persone contagiate da coronavirus.

Passando ora ad esaminare il Protocollo di sicurezza che cita testualmente:

 

La fase preventiva, quella di pulizia quotidiana, è quella di lavare i locali con acqua e con i comuni saponi. Per la decontaminazione il Ministero della Salute raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% (il che significa semplicemente candeggina). Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, viene suggerito l’utilizzo di etanolo (alcool etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.

Vanno sanificate con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, come muri, porte, maniglie, finestre. La biancheria, come  le tende e altri materiali di tessuto, deve essere sottoposta a un lavaggio con sapone e acqua calda a 90 gradi. Se non è possibile a causa delle caratteristiche del tessuto, va aggiunto al ciclo di lavaggio candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Ricordiamo che deve essere garantito un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale. Negli edifici dotati di specifici impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, questi devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’ariaMaggiori informazioni: circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute.

Dichiarazione di sanificazione

Dichiarare la sanificazione significa sostanzialmente autocertificare di avere svolto la sanificazione secondo circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 de Ministero della Salute.

 

Chi puo certificare la sanificazione?

Non esiste una norma che definisce allo stato attuale quale azienda possa certificare il proprio servizio di pulizia . Non esiste certificazione comprovante la sanificazione, esistono aziende hanno  ottenuto il riconoscimento della certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità secondo

  • requisiti di sistema, che delineano il sistema di qualità minimo per garantire il governo gestionale dell’azienda di servizi;
  • requisiti generali di processo, finalizzati a garantire il governo dell’erogazione dei servizi;
  • standard di controllo del risultato, specifici per elemento, finalizzati a garantire la qualità dei servizi forniti.

Credito d’imposta

Il “Decreto Liquidità” contiene un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dal c.d. “Decreto Cura Italia”. Maggiori informazioni qui.

Decreto Liquidità, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal “Decreto liquidità” fornendo anche risposta ai quesiti proposti dalle associazioni di categoria, come l’Unione Artigiani, operatori e stampa specializzata.

Tra le questioni interpretative più rilevanti: il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole; la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro; l’ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020; l’applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive; la gestione “a distanza” dell’attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730.

  • Disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro – Inizialmente introdotto col decreto cura-Italia, l’ambito oggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col decreto liquidità. A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

 

  • Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020 – Beneficiari: con riferimento all’ambito di applicazione della sospensione, le Entrate chiariscono che vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale; in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente.
    Condizioni: per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la Circolare chiarisce che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell’anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
    Estensione ai ricavi e compensi: la Circolare evidenzia che, laddove una parte delle operazioni effettuate dall’impresa non sia rilevanti ai fini dell’IVA, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.

 

  • Metodo previsionale per il versamento degli acconti – La circolare chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale – in ragione della quale non è prevista l’irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l’80 per cento – gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

 

  • Trattamento fiscale della cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole – La Circolare chiarisce che le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. La norma infatti mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole. La Circolare, pertanto, chiarisce che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.

 

Decreto Liquidità – Potenziamento del Fondo di Garanzia PMI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.

 

Cos’è il Fondo di Garanzia e come funziona?

 

Il Fondo di garanzia è uno strumento fondamentale per l’accesso al credito per le PMI e i professionisti iscritti agli ordini, che possono così richiedere prestiti con la garanzia in ultima istanza dello Stato.

Con l’approvazione del DL “Cura Italia”  il Governo ha applicato un primo importante potenziamento del Fondo di Garanzia per aiutare le imprese e i professionisti colpite dall’emergenza coronavirus:

  1. Gratuità della garanzia. Novità assoluta
  2. Innalzamento dell’importo massimo garantito ; 5 milioni di euro per singola impresa, fino a 499 dipendenti
  3. Innalzamento della misura di garanzia; dall’80% al 90%*
  4. Più favorevoli criteri di valutazione; Senza valutazione limitata al solo criterio di scoring
  5. Rinegoziazione di finanziamenti esistenti con aggiunta di liquidità. Novità assoluta

Con l’approvazione del DL “Liquidità” si vuole rendere ancora più corposi ed efficaci questi aiuti e dare massimo sostegno alle imprese e ai professionisti che sono la spina dorsale del nostro Paese.

  1. ESTENSIONE ATUTTO IL 2020 delle norme contenute nel Dl “Cura Italia” sul Fondo di Garanzia
  2. ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO del fondo di garanzia con ulteriori misure:

 

*È tuttavia in corso un confronto con la Commissione Europea per l’autorizzazione di tali misure nell’ambito del Temporary Framework sugli aiuti di Stato di cui occorre attendere gli esiti. Quest’ultima si è comunque impegnata a rispondere con la massima tempestività in relazione alle nuove misure notificate dagli Stati Membri per far fronte all’emergenza.

 

Con particolare riferimento al provvedimento normativo DL-Liquidità si riporta una scheda riguarda Art 1 e Art13

Clicca qui per vedere la scheda

 

Decreto Liquidità – Esteso il credito d’imposta per le spese di sanificazione

Il “Decreto Liquidità” contiene un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dal c.d. “Decreto Cura Italia”.

 

La novità consiste nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Le tipologie di spese ammissibili sono dunque le seguenti:

  • spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
  • spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
  • spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:

  • mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3 guanti
  • visiere di protezione e occhiali protettivi
  • tute di protezione e calzari.

Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

  • barriere protettive pannelli protettivi detergenti mani.

 

I potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

 

L’entità del credito d’imposta è in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020; fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario;nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Decreto Liquidita’: sospensioni e rinvii dei versamenti

 

Il Decreto Liquidità Imprese pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale prevede, fra le altre misure, numerose sospensioni e rinvii di versamenti.

In particolare è prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:

per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;

– stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020;

– in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno;

– per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile;

– per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);

– i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo, fatti slittare al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020;

– i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020;

– non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest’anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Inps e Abi: semplificazioni e nuove misure per velocizzare l’accredito dell’integrazione al reddito

L’INPS e l’ABI comunicano che sono state introdotte semplificazioni e nuove misure volte a ridurre i tempi per l’accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (assegni cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi bilaterali) previsti dal decreto-legge “cura Italia”.

In particolare, le procedure INPS, per l’accredito della prestazione, non richiedono più l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni è ora effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche (Data base condiviso).

Allo stesso tempo, è stato semplificato il modulo telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti di integrazione del reddito. Nel modulo sono, tra l’altro, indicati il codice fiscale e l’Iban, cioè l’identificativo del conto corrente sul quale avviene l’accredito della prestazione del lavoratore.

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel decreto-legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps.

In particolare, dopo la presentazione all’INPS della domanda per il trattamento di integrazione salariale, il lavoratore può rivolgersi alla banca per ottenere un’anticipazione del trattamento per un importo massimo di 1.400 euro. L’utilizzo delle recenti innovazioni, anche tecnologiche, contribuisce a semplificare il processo di erogazione dell’anticipo dei trattamenti di integrazione al reddito da parte delle banche.

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente.

Covid-19, piena tutela Inail per i casi di infezione sul lavoro

Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell’Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena, secondo la nuova circolare Inail che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati Inail contagiati nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Per l’Istituto la recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus.

Rischio aggravato per operatori sanitari e categorie in costante contatto con l’utenza. Come chiarito dalla circolare, l’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

L’assicurazione estesa anche ai casi in cui l’identificazione delle cause è più difficoltosa. La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Per il datore di lavoro è confermato l’obbligo di denuncia/comunicazione. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico d’infortunio. Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.

L’infortunio in itinere può essere riconosciuto anche se si utilizza il mezzo privato. Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.

Forniti chiarimenti sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.