Decreto Liquidita’: sospensioni e rinvii dei versamenti

 

Il Decreto Liquidità Imprese pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale prevede, fra le altre misure, numerose sospensioni e rinvii di versamenti.

In particolare è prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:

per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;

– stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020;

– in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno;

– per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile;

– per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);

– i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo, fatti slittare al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020;

– i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020;

– non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest’anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Inps e Abi: semplificazioni e nuove misure per velocizzare l’accredito dell’integrazione al reddito

L’INPS e l’ABI comunicano che sono state introdotte semplificazioni e nuove misure volte a ridurre i tempi per l’accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (assegni cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi bilaterali) previsti dal decreto-legge “cura Italia”.

In particolare, le procedure INPS, per l’accredito della prestazione, non richiedono più l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni è ora effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche (Data base condiviso).

Allo stesso tempo, è stato semplificato il modulo telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti di integrazione del reddito. Nel modulo sono, tra l’altro, indicati il codice fiscale e l’Iban, cioè l’identificativo del conto corrente sul quale avviene l’accredito della prestazione del lavoratore.

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel decreto-legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps.

In particolare, dopo la presentazione all’INPS della domanda per il trattamento di integrazione salariale, il lavoratore può rivolgersi alla banca per ottenere un’anticipazione del trattamento per un importo massimo di 1.400 euro. L’utilizzo delle recenti innovazioni, anche tecnologiche, contribuisce a semplificare il processo di erogazione dell’anticipo dei trattamenti di integrazione al reddito da parte delle banche.

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente.