Decreto Liquidità – Esteso il credito d’imposta per le spese di sanificazione
Il “Decreto Liquidità” contiene un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dal c.d. “Decreto Cura Italia”.
La novità consiste nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Le tipologie di spese ammissibili sono dunque le seguenti:
- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:
- mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3 guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- barriere protettive pannelli protettivi detergenti mani.
I potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
L’entità del credito d’imposta è in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020; fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario;nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Il “Decreto Liquidità” contiene un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dal c.d. “Decreto Cura Italia”.
La novità consiste nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Le tipologie di spese ammissibili sono dunque le seguenti:
- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:
- mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3 guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- barriere protettive pannelli protettivi detergenti mani.
I potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
L’entità del credito d’imposta è in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020; fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario;nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.