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Registro degli interventi di Addestramento Novità dal D. Lgs. 81/08

La Legge n. 215 del 17/12/2021 ha apportato numerose e rilevanti modifiche al D. Lgs 81/2008 tra cui alcune novità introdotte nell’art. 37 relative all’attività di Addestramento.

Il comma 5 dell’art 37 del D. Lgs. 81/2008, modificato a dicembre 2021 dalla Legge 215/21, prevede che:

“L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

L’obbligo di Addestramento è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’Addestramento sulla sicurezza dei lavoratori attraverso una persona esperta, che potrebbe essere ad esempio:

– il Preposto;
– un lavoratore esperto;
– un tecnico installatore o formatore della ditta produttrice o installatrice dell’attrezzatura per la quale viene svolto l’addestramento.

 

Il Registro degli interventi di Addestramento, ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, è un documento previsto che deve essere presente in ogni azienda dove si rende necessario l’Addestramento e dovrà essere compilato ogniqualvolta sia necessario (es. nuova assunzione, nuova installazione di un macchinario, cambio mansione di un lavoratore, ecc.).

Per qualsiasi informazione i nostri uffici sono a disposizione al num. 030.3533404 o tramite email: info@assopadana.com

CERTIFICAZIONE VERDE: NUOVE REGOLE DAL 1 FEBBRAIO

Tampone o vaccino per negozi e uffici pubblici

Dal 1° febbraio, ci vorrà almeno il Green Pass base (ottenibile con tampone, vaccino o certificato di guarigione) per andare alle poste, in banca, all’anagrafe o in un altro ufficio pubblico. Il Green Pass di base o rinforzato sarà necessario anche per entrare nei negozi di abbigliamento o cosmesi, nelle librerie, nei negozi di giocattoli per bambini, nelle edicole al chiuso o dal tabaccaio. Lo stesso Green Pass base è già obbligatorio per parrucchieri, estetisti, tatuatori e per i servizi alla persone, comprese le lavanderie e le pompe funebri. Si potrà invece accedere liberamente in Questura o dalle Forze di Polizia per una denuncia come anche in ospedale, dal medico o in farmacia. Si potrà entrare senza Green Pass in ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto; negozi di commercio al dettaglio di surgelati; negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali; commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di materiale per ottica; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Non sarà necessario avere il Green Pass per salire su un Taxi o utilizzare un NCC.

La durata del Green Pass

Dal 1° febbraio cambia la durata del Green Pass. Per chi è vaccinato ma solo con la prima dose da più di 14 giorni o con la seconda dose, la certificazione verde avrà una durata di 6 mesi e non più di 9. Il provvedimento ha effetto retroattivo, ciò significa che una persona che ha ricevuto la seconda dose a luglio o prima vedrà scadere il suo Green Pass.

Over 50 non vaccinati, partono le multe

Scattano, sempre dal 1° febbraio, le multe per gli over 50 senza vaccinazione, che non sono esenti né sono guariti di recente. Dovranno pagare una sanzione di 100 euro una tantum. Gli inadempienti avranno 10 giorni di tempo dalla ricezione dell’avviso di avvio del provvedimento per comunicare alla Asl eventuali certificati che attestino la loro esenzione. Altrimenti l’Agenzia delle entrate trasmetterà entro 180 giorni “un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo” i cui proventi delle sanzioni confluiranno nel Fondo delle emergenze nazionali.

L’obbligo di Super Green Pass al lavoro per gli over 50

Scatterà invece il 15 febbraio l’obbligo di Super Green Pass (ottenibile solo con vaccinazione e guarigione, non col tampone) per accedere ai luoghi di lavoro per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni, compresi gli autonomi anche se lavorano da soli. Dal 15 febbraio chiunque sarà trovato sul posto di lavoro senza il Green Pass rafforzato (ottenibile oltre che con la vaccinazione anche con un certificato di guarigione dal Covid) rischia una sanzione tra i 600 e i 1.500 euro. I lavoratori che non presenteranno la certificazione verranno considerati assenti ingiustificati e sarà sospeso loro lo stipendio e qualsiasi altro compenso o emolumento, ma conserveranno il posto di lavoro e non saranno sottoposti a conseguenze disciplinari. Ricordiamo che con la prima dose si ottiene un Green Pass che però sarà valido solo dopo 15 giorni e che decade se non si rispettano via via le scadenze imposte dal ciclo vaccinale. Con la seconda dose il Green Pass ha una validità di sei mesi.

Cosa si può fare e dove si può andare solo con il Super Green Pass?

  • trasporto pubblico anche locale con aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali;
  • negozi presenti nei centri commerciali (anche nei weekend, festivi e prefestivi e in Zona Arancione);
  • feste conseguenti a cerimonie civili e religiosesagre e fiere;
  • centri congressi;
  • corsi di formazione in presenza (anche in Zona Arancione)
  •  hotel e tutte le strutture ricettive;
  • impianti di risalita nei comprensori sciistici;
  • bar (consumazione al banco) e ristoranti (consumazione al tavolo) sia al chiuso che all’aperto;
  •  piscine, palestre e centri benessere sia al chiuso che all’aperto;
  • sport di squadra e di contatto sia al chiuso che all’aperto nei limiti fissati dal Governo;
  • accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socio assistenziali e hospice (accessibili sono con aggiunta di tampone negativo o con green pass booster/terza dose)

 

Per chiarimenti leggi anche le FAQ del Governo –> https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone