Bando Criteri della Misura “Investimenti– Linea Microimprese”

Bando Criteri della Misura “Investimenti– Linea Microimprese” Regione Lombardia

 

COSA SI FINANZIA: La misura è finalizzata a sostenere le microimprese lombarde che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, anche in ottica di crescita dimensionale, promuovendo investimenti per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, anche nell’ottica di favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi di produzione e la riduzione dei consumi energetici.

 

CHI PUÒ PARTECIPARE: Microimprese lombarde che abbiano depositato almeno 2 bilanci.

 

INTERVENTI AMMISSIBILI: Sono ammissibili al contributo a fondo perduto gli interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature da realizzare nella sede legale o operativa oggetto di intervento con l’obiettivo di efficientamento energetico di un ammontare minimo di 10.000,00 euro.

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 25.000.000 euro.

 

CARATTERISTICHE DELL’ AGEVOLAZIONE: L’investimento minimo ammissibile è pari a 10.000 euro. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. Il contributo massimo concedibile è pari a 50.000 euro. La domanda di contributo dovrà essere corredata da una relazione tecnica obbligatoria che può fornire Assopadana grazie al suo team di esperti nel settore.

 

Per info, contattaci al numero 030/3533995, oppure scrivici a fidi@assopadana.com

 

Link utili: Bando investimenti Linea Microimprese

Bando Regione Lombardia

BANDO NUOVA IMPRESA 2024

BANDO NUOVA IMPRESA 2024

 

A CHI SI RIVOLGE

MPMI o lavoratori autonomi che hanno aperto una nuova attività in Lombardia, iscritti al Registro delle imprese o con partita IVA attribuita a decorrere dal 1° giugno 2023.

 

CHE COSA FINANZIA

Investimento min 3.000 €     —->   contributo max 10.000 €

L’agevolazione è concessa a fronte di un budget composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 10.000.

 

QUALI SPESE COPRE

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

        a. acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);

        b. acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;

        c. acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);

        d. registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

 

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

 

       e. onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);

       f. onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;

      g. spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;

      h. canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;

      i. sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc).

 

COME DEVONO ESSERE PRESENTATE LE SPESE AMMISSIBILI

  • essere sostenute e quietanziate dal beneficiario dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° giugno 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese) e fino al 31 dicembre 2024;
  • essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi riportando chiaramente il bene o servizio acquisito;
  • essere comprovate da documentazione bancaria o postale (contabile in stato eseguito o estratto conto), attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario (impresa o professionista) sul conto corrente aziendale. Esclusivamente per le spese notarili è ammesso il pagamento da parte del socio di società a valere sul proprio conto corrente;
  • I singoli beni acquistati devono avere un importo minimo di € 250,00 più IVA.

TEMPI DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SONO GIA’ APERTE E DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 31/12/2024.

Per informazioni:  030/3533404 – 030/3533995  | fidi@assopadana.com

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE (INAIL 2024)

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE (INAIL 2024)

È noto che il radon è la sorgente che fornisce alla popolazione il maggior contributo alla dose da radiazioni ionizzanti [UNSCEAR, 2008]. Il radon è un gas, che si genera nelle rocce o nei suoli per effetto del decadimento radioattivo degli elementi appartenenti alle serie dell’uranio e del torio. Dalle rocce o dai suoli, il radon può fuoriuscire all’aria aperta, ove solitamente i livelli si mantengono bassi. Diversamente, la penetrazione all’interno degli edifici fa sì che il radon possa accumularsi e raggiungere concentrazioni in aria anche molto elevate. Per tale ragione, il radon è considerato come fattore di rischio presente negli ambienti confinati (indoor).

L’art. 244 del d.lgs. 101/2020 modifica il comma 3 (“la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia”) dell’art. 180 del d.lgs.
81/2008 rendendo più chiara ed evidente la relazione tra la normativa di radioprotezione e quella più generale di salute e sicurezza sul lavoro, richiedendo esplicitamente che i documenti inerenti la valutazione del
rischio di esposizione al radon siano parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR), ex art. 17 d.lgs. 81/2008.

La normativa vigente (d.lgs. 101/2020) identifica le situazioni lavorative ove questo rischio non può essere ignorato dal punto di vista della radioprotezione e rispetto ad esse definisce gli obblighi per il datore di lavoro.
I luoghi di lavoro identificati dalla norma sono:
– luoghi di lavoro interrati (definizione 86-bis – “luogo di lavoro sotterraneo”: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente
dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno – d.lgs. 203/2022);

– luoghi di lavoro situati al piano terra e al seminterrato, localizzati nelle aree prioritarie identificate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano (ex art. 11 d.lgs. 101/2020 e s.m.i.);

– specifiche attività lavorative identificate nell’ambito delle azioni previste dal Piano nazionale d’azione per il radon (PNAR): vedi Tabella 1;

– stabilimenti termali;

– Specifiche tipologie di luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 16, c. 1, lettera c del d.lgs. 101/2020 e s.m.i. Tabella 1:

  1. Locali con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;
  2. Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente);
  3. Centrali idroelettriche.

Fonte: Inail 2024

Per maggiori info:

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE Inail 2024

d.lgs. 101/2020 e s.m.i.

Radon – Regione Lombardia