Decreto Liquidita’: sospensioni e rinvii dei versamenti

 

Il Decreto Liquidità Imprese pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale prevede, fra le altre misure, numerose sospensioni e rinvii di versamenti.

In particolare è prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:

per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;

– stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020;

– in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno;

– per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile;

– per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);

– i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo, fatti slittare al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020;

– i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020;

– non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest’anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Inps e Abi: semplificazioni e nuove misure per velocizzare l’accredito dell’integrazione al reddito

L’INPS e l’ABI comunicano che sono state introdotte semplificazioni e nuove misure volte a ridurre i tempi per l’accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (assegni cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi bilaterali) previsti dal decreto-legge “cura Italia”.

In particolare, le procedure INPS, per l’accredito della prestazione, non richiedono più l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni è ora effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche (Data base condiviso).

Allo stesso tempo, è stato semplificato il modulo telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti di integrazione del reddito. Nel modulo sono, tra l’altro, indicati il codice fiscale e l’Iban, cioè l’identificativo del conto corrente sul quale avviene l’accredito della prestazione del lavoratore.

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel decreto-legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps.

In particolare, dopo la presentazione all’INPS della domanda per il trattamento di integrazione salariale, il lavoratore può rivolgersi alla banca per ottenere un’anticipazione del trattamento per un importo massimo di 1.400 euro. L’utilizzo delle recenti innovazioni, anche tecnologiche, contribuisce a semplificare il processo di erogazione dell’anticipo dei trattamenti di integrazione al reddito da parte delle banche.

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente.

Covid-19, piena tutela Inail per i casi di infezione sul lavoro

Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell’Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena, secondo la nuova circolare Inail che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati Inail contagiati nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Per l’Istituto la recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus.

Rischio aggravato per operatori sanitari e categorie in costante contatto con l’utenza. Come chiarito dalla circolare, l’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

L’assicurazione estesa anche ai casi in cui l’identificazione delle cause è più difficoltosa. La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Per il datore di lavoro è confermato l’obbligo di denuncia/comunicazione. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico d’infortunio. Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.

L’infortunio in itinere può essere riconosciuto anche se si utilizza il mezzo privato. Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.

Forniti chiarimenti sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

Fondo WILA – Campagna Straordinaria COVID19 2020

FONDO WILA Welfare Integrativo Lombardo Artigianato

Il Fondo Integrativo Lombardo – WILA ha deliberato una Campagna Straordinaria COVID-19 rivolta ai dipendenti iscritti al Fondo, ai loro famigliari (coniugi/conviventi e figli) e alle aziende iscritte.

Oltre alle misure straordinarie, si è deciso di sospenderela contribuzione al fondo per agevolare le imprese iscritte  e sono state individuate nuove prestazioni nel Nomenclatore Straordinario COVID-19 anno 2020.

 

Di seguito i dettagli delle misure straordinarie.

Per i lavoratori iscritti al Fondo W.I.L.A.

  • Rimborso del minimo non indennizzabile per Trattamenti Fisioterapici a seguito di infortunio o grave evento morboso
  • Rimborso della franchigia per Cure dentarie da infortunio

Per prestazioni effettuate c/o strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute: l’importo non indennizzato da UniSalute di 30 euro, sarà rimborsato dal Fondo Wila in forma direttaRimborso richiedibile solo tramite gli sportelli Wila.

 

Per i famigliari (coniugi/conviventi e figli) dei lavoratori iscritti al Fondo W.I.L.A.

  • Indennità per famigliari positivi al Covid-19 – Ricovero ospedaliero
    L’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni.
  • Indennità per famigliari positivi al Covid-19 – Isolamento domiciliare.
    L’assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio, o altra collocazione stabilita dall’autorità sanitaria, per un periodo non superiore a 14 giorni.

Per le imprese dei lavoratori iscritti al Fondo W.I.L.A.

  • Rimborso per l’acquisto di dispositivi di protezione del lavoratore per Covid-19 quali: mascherine, guanti e occhiali di protezione. 

Massimale a disposizione:

  • aziende da1 a 5 dipendenti fino a € 100,00
  • aziende da 6 a 10 dipendenti fino a € 150,00
  • aziende da 11 a 15 dipendenti fino a € 200,00
  • aziende oltre i 16 dipendenti fino a € 250,00

 

 

Qui l’allegato in pdf, stampabile e scaricabile, di tutte le misure prese.

 

Salute e sicurezza sul lavoro: bando Inail-Isi posticipato

In seguito all’adozione delle misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, l’Inail ha deciso di posticipare l’avvio della procedura per l’assegnazione dei fondi del bando Isi 2019, decima edizione dell’iniziativa con cui l’Istituto a partire dal 2010 ha messo a disposizione oltre 2,4 miliardi di euro a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La decisione dell’Istituto tiene conto della chiusura di interi settori di attività, che impedirebbe a molte imprese di partecipare al bando.

Il calendario aggiornato di tutte le tappe dell’iter di accesso ai finanziamenti, che avrebbe dovuto prendere il via il 16 aprile con la prima fase dedicata all’inserimento online delle domande, sarà pubblicato entro il prossimo 31 maggio sul sito dell’Inail, nella sezione dedicata al bando Isi 2019. Se a quella data dovessero persistere restrizioni tali da non garantire un’ampia partecipazione, la pubblicazione del calendario potrebbe però subire un ulteriore slittamento. Restano invece invariate le modalità di partecipazione.

Con una nota indirizzata ai responsabili delle strutture territoriali, nei giorni scorsi la Direzione centrale prevenzione dell’Istituto aveva già disposto la sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile dei termini amministrativi previsti nei bandi Isi precedenti e lo stop alla decorrenza dei termini per la realizzazione e rendicontazione dei progetti ammessi al finanziamento. La sospensione viene applicata anche alle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima dello scorso 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione del progetto.

Decreto Cura Italia. Le risposte dell’Agenzia ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti

L’Agenzia delle Entrate interviene con alcuni chiarimenti utili alle imprese.

Tra le spiegazioni più attese c’erano quelle relative ai termini di emissione fattura elettronica e di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici.

Per le fatture elettroniche  è stato spiegato che l’emissione non rientra fra i provvedimenti sospesi, anche tenendo conto dei riflessi di natura commerciale, come la detrazione dell’Iva e la deduzione dei costi.

Lo stesso vale per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi elettronici, eccezion fatta per coloro che si avvalgono del non utilizzo del registratore elettronico sino al 30 giugno, inviando i corrispettivi in via telematica entro la fine del mese successivo.

Tra gli altri temi affrontati, l’Agenzia chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi, può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

 

Pubblichiamo qui la versione completa della circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.

Regione Lombardia: obbligo di proteggersi con mascherine e sciarpe quando si esce di casa

Regione Lombardia, con una ordinanza che entrerà in vigore da domani 4 aprile 2020, estende le misure restrittive:

  • si potrà uscire di casa solo con naso e bocca protetti;
  • obbligo ai negozianti di fornire gel e guanti.

L’obbligo resterà in vigore almeno fino al prossimo 13 aprile.

 

Qui l’ordinanza completa, scaricabile in pdf e/o stampabile.

 

“L’ordinanza del presidente della Regione – spiega la nota di regione  – introduce l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità) hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani”.

Il messaggio di Attilio Fontana è forte: “La primavera è iniziata e le giornate sono belle, vorreste uscire, lo so, ma non si può. Non abbiamo ancora raggiunto alcun obiettivo, se vanifichiamo lo sforzo i numeri ricominceranno a peggiorare: non uscite di casa”.

L’ordinanza «conferma la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali, dei mercati e tutte le attività non essenziali» e apre alla possibilità di «acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti».

Sarà «anche possibile la vendita di fiori e piante solo con la consegna a domicilio».

La Regione ha anche chiesto al Governo «di confermare con un dpcm specifico la chiusura dei cantieri edili e di permettere, invece, le attività legate alla filiera silvopastorale (come, ad esempio, il taglio della legna)».

SIAE – PROVVEDIMENTI PER EMERGENZA COVID19

Il Consiglio di Gestione SIAE ha adottato alcuni provvedimenti per aiutare a fronteggiare la grave emergenza sanitaria in corso in Italia.

I provvedimenti riguardano la materia di incasso dei diritti d’autore per la pubblica esecuzione/ rappresentazione e la musica d’ambiente ed emittenza locale.

 

Di seguito il dettaglio:

1. Pubblica Esecuzione e Rappresentazione
Per gli eventi organizzati nel periodo dal 01 febbraio 2020 è stata prorogata fino al 31 maggio 2020 la moratoria delle penali per ritardato pagamento.

Per i pagamenti assistiti da forme di garanzia collettiva concesse da associazioni di categoria che hanno sottoscritto accordi con SIAE, le tempistiche saranno adeguate alla rimodulazione di cui sopra.

2. Musica d’ambiente

Ulteriore slittamento del termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente alla data del 31 maggio 2020, data entro la quale si potrà beneficiare delle riduzioni associative. Si ricorda che la scadenza originaria per i rinnovi era il 28 febbraio, successivamente spostata al 20 marzo e poi nuovamente al 17 aprile.

3. Emittenza Locale (Radio-TV).
Sospensione dall’applicazione delle penali per ritardato pagamento fino al 31 maggio 2020.

4. Attività di recupero del credito

Sospensione fino al 31 maggio dall’invio di avvisi o solleciti per il pagamento degli importi per eventi o periodi di attività pregressi, ivi compreso l’invio delle diffide di pagamento.

Proroga al 31 maggio 2020 della sospensione delle richieste di pagamento delle rate dei piani di rientro scadute riferite ai mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio 2020, con conseguente slittamento del piano di rientro per un periodo corrispondente al numero di rate mensili non pagate.

 

INPS COMUNICA: VARIAZIONI DOMANDA PRESENTATA BONUS COVID19

 L’INPS ha comunicato che per variare i dati di una domanda già presentata ( es. IBAN ,indirizzo email, ecc,) sarà reso disponibile tra qualche giorno un apposito modello denominato COVID-COM.

Mentre, nel caso di errore nella categoria, la domanda deve essere ripresentata con la categoria giusta, il sistema processerà l’ultima e scarterà la prima.

Chi ha presentato domanda per errore e sa di non avere i requisiti non deve fare nulla, sarà la procedura a respingerla in automatico a seguito dell’incrocio dati.

 

Ricordiamo che l’accesso ai servizi telematici dell’INPS, per l’indennizzo da 600 euro, è contingentato in base ai seguenti orari giornalieri :

  • dalle ore 8,00 alle ore 16,00 i servizi saranno disponibili per Patronati e Intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
  • dalle ore 16,00 alle ore 8,00 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

 

ATTENZIONE
1) Ricordatevi di aprire la ricevuta per salvarla sul  PC, tablet o smartphone o stamparla, utilizzando il pulsante STAMPA RICEVUTA. Nella ricevuta che si deve conservare, sono riportare una serie di informazioni rilevanti:

• Codice Identificativo della tua domanda,
• Data di presentazione

Qui allegato un facsimile di ricevuta.

2) Nell’invio della domanda, se sei un artigiano, bisogna selezionare il Tipo di Indennità
per  Categoria di Indennità  inserire –> LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART.28)
per 
 Tipo di qualifica selezionare -> LAVORATORE AUTONOMO ISCRITTO ALLA GESTIONE ARTIGIANI

Note Tecniche:

1) Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell’INPS;
  • collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
    Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria

2) Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Artigiani – Commercianti – Coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

  • non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto;
  • non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Il decreto interministeriale estende il bonus a professionisti con cassa (previa domanda a quest’ultima) e reddito 2018 minore di 35mila. Fra 35 e 50 mila bisogna dimostrare un calo fatturato del 33%.

 

Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Per maggiori dettagli visitare il sito INPS e il sito del MEF.

Circolare del 1 aprile 2020: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione

In data 1 aprile 2020 sono pervenute le indicazioni che hanno come obiettivo l’individuazione di procedure adeguate riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia covid-19, valide per l’intero territorio nazionale.

Clicca qui per leggere la circolare –> CIRCOLARE 1 APRILE 2020

 

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