Indennità 600 euro Inps: nuove istruzioni per richiederlo

Dal 1° APRILE sul sito dell’INPS si potrà inoltrare la domanda per l’indennizzo da 600 euro che  il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, cosiddetto “Cura Italia”, riserva per il mese di marzo Partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo.

 

L’INPS, con il messaggio che potete visualizzare a questo link, ha comunicato delle nuove procedure di accesso ai servizi telematici:

Dal 2 aprile l’accesso ai servizi telematici dell’INPS è contingentato in base ai seguenti orari giornalieri:
 
  • Dalle ore 8,00 alle ore 16,00 i servizi saranno disponibili per Patronati e Intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
  • Dalle ore 16,00 alle ore 8,00 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

 

ATTENZIONE – Il sito dell’Inps potrebbe non essere disponibile a causa dell’alto numero di accessi.

 

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini nel sito internet dell’Inps da questa pagina.

Questa è la procedura da seguire:

1⃣ Entrare nel sito INPS
2⃣ Cliccare sull’apposito banner “Indennità 600 euro” oppure entrare direttamente sul sito INPS da questo link.
3⃣ Procedere per Accesso servizi on line e Accedere con PIN, SPID, CNS o CIE
4⃣  Selezionare “Indennità COVID-19″
5⃣ Selezionare “Invio Domanda” e procedere con la compilazione e invio della domanda

 

Per ottenere il PIN:

1⃣ Entrare nel sito inps e scrivere nella barra di ricerca pin oppure collegarsi direttamente a questa pagina
2⃣ Cliccare servizio Richiesta Pin Online
2⃣ Cliccare su richiedi pin e seguire le istruzioni a video

N.B: Per richiedere l’indennità COVID-19, si può usare la sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

 

Note Tecniche:

1) Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell’INPS;
  • collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
    Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria

2) Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Artigiani – Commercianti – Coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

  • non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto;
  • non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Il decreto interministeriale estende il bonus a professionisti con cassa (previa domanda a quest’ultima) e reddito 2018 minore di 35mila. Fra 35 e 50 mila bisogna dimostrare un calo fatturato del 33%.

 

Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Per maggiori dettagli visitare il sito INPS e il sito del MEF.

INDICAZIONI AD INTERIM PER UN UTILIZZO RAZIONALE DELLE PROTEZIONI PER INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIOSANITARIE (ASSISTENZA A SOGGETTI AFFETTI DA COVID-19) NELL’ATTUALE SCENARIO EMERGENZIALE SARS-COV-2

Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni

Rispetto alla versione precedente del 14 marzo 2020

  • Queste indicazioni ad interim sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili circa le principali modalità di trasmissione dell’infezione da coronavirus SARS-CoV-2. A tale proposito, è stato aggiunto l’Allegato 1 per fornire ulteriori dettagli sulle evidenze scientifiche disponibili a oggi circa le modalità di trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 che influiscono sulla scelta dei dispositivi di protezione. L’Allegato 1 riporta anche una breve panoramica sulle raccomandazioni internazionali in ambito di Infection Prevention and Control per COVID-19 in relazione alla modalità di trasmissione dell’infezione e all’uso conseguente dei DPI e delle mascherine chirurgiche. Alcune istituzioni raccomandano in alcuni casi l’utilizzo di Filtranti Facciali (FFP) per l’assistenza diretta ai casi COVID-19, sulla base di un principio di precauzione, pur in assenza di evidenze conclusive circa la possibilità di trasmissione del virus per via aerea in casi non sottoposti a specifiche procedure in grado di generare aerosol, invitando comunque a tenere conto dell’effettiva disponibilità di tali DPI.
  • Per facilitare l’applicazione delle indicazioni fornite sono state meglio specificate le manovre e procedure in grado di generare aerosol.
  • Sono state, inoltre, fornite note operative utili a individuare quei contesti assistenziali ove l’organizzazione del lavoro, resasi necessaria in condizioni di emergenza, ha portato alla concentrazione di molti pazienti COVID-19 in specifiche unità; in tali casi, sia per la possibile presenza di pazienti sottoposti a manovre e procedure a rischio di generare aerosol sia per un uso più razionale dei DPI potrebbe essere preso in considerazione il ricorso ai FFP, ove disponibili.
  • È stato specificato che i FFP, nell’attuale scenario emergenziale e di carenza di tali dispositivi, devono essere resi disponibili, secondo un criterio di priorità, agli operatori a più elevato rischio professionale che svolgano manovre e procedure in grado di generare aerosol o che operino in un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio.

Leggi il testo completo –> INDICAZIONI 28/03/2020 AGGIORNAMENTO

Protocollo integrativo anti-contagio nel settore trasporti e logistica

Il 20 marzo 2020 sono state sottoscritte le regole per il contenimento della diffusione del Covid-19, per la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori nei settori del trasporto e della logistica. Sono stabilite nel protocollo siglato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali.
Ogni settore nell’ambito del trasporto e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e portuale, autotrasporto merci, trasporto locale è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto.

Clicca qui per scaricare i seguenti documenti:

PROTOCOLLO INTEGRATIVO SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA

LINEA GUIDA SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA

Coronavirus: siglato da Cgil, Cisl, Uil e Min. Salute Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori della sanità

Roma, 25 marzo – “Nella giornata odierna si è pervenuti all’accordo fra Cgil, Cisl e Uil, sia confederali che di Categoria, e il Ministro della Salute per un ‘Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità in ordine all’emergenza da Covid-19′, con importanti e specifiche previsioni per tutti i lavoratori impegnati in prima linea nel contrasto alla pandemia”. È quanto si legge in una nota unitaria delle tre Confederazioni.
“Tale protocollo, naturale integrazione del testo siglato tra Cgil, Cisl e Uil nella notte di sabato 14 marzo, riconosce l’importanza fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale nell’attuale momento di drammatica emergenza e per il futuro. Infatti – spiega la nota – oltre a declinare e integrare le più opportune e rigorose precauzioni di profilassi per tutti i medici, i professionisti sanitari e tutti gli operatori della sanità, inclusi i servizi della medicina ambulatoriale e del territorio, il Protocollo prevede l’istituzione di un ‘Comitato Nazionale’ che si avvarrà della partecipazione delle organizzazioni sindacali per il continuo monitoraggio delle varie situazioni, il coinvolgimento anche territoriale dei rappresentanti aziendali dei lavoratori e della sicurezza e, soprattutto, per importanti misure finalizzate a garantire la salute dei lavoratori del settore e degli stessi cittadini del Paese”.
Nello specifico, “il Protocollo interviene per garantire a tutto il personale che opera nei servizi sanitari gli standard di protezione in maniera rigorosa. Prevede – continuano Cgil, Cisl, Uil e le Categorie – particolare attenzione alla necessità di fornire agli operatori gli adeguati dispositivi di protezione individuale e, soprattutto, pone la necessità di assicurare a tutto il personale esposto l’effettuazione dei fondamentali test diagnostici, prevedendo anche la loro ripetizione nel tempo, secondo criteri stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid-19”.
Infine, “l’accordo interviene anche in ordine alle misure di sanificazione degli ambienti di lavoro e insiste sulla necessità di adeguare le dotazioni organiche del sistema sanitario attraverso misure straordinarie di assunzione e di stabilizzazione dell’attuale personale precario”.
“Cgil, Cisl e Uil confederali e di Categoria – conclude la nota – hanno fermamente voluto questo nuovo protocollo e sono impegnate a farlo applicare per far fronte allo sforzo quotidiano, anche oltre le proprie possibilità fisiche, che il personale del SSN svolge con abnegazione esemplare sul fronte dell’attuale epidemia, che purtroppo continua a registrare fra gli operatori crescenti casi di contagio e fin troppi caduti sul campo”.

In sintesi:

  • Assicurare che tutto il personale esposto in via prioritaria venga sottoposto ai test di laboratorio (TAMPONI)
  • Garantire la fornitura in via prioritaria di tutti i DPI adeguati per qualità e quantità, anche di livello superiore rispetto a quello previsto dagli organismi tecnico- scientifici
  • Le aziende sono obbligate a fornire i DPI agli operatori per poter svolgere l’attività
  • Garantire a tutto il personale che opera nei servizi sanitari gli standard di protezione. I datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la valutazione del rischio
  • Assicurare le necessarie operazioni di sanificazione
  • Definire una procedura omogenea su tutto il territorio nazionale che stabilisca i percorsi
  • di sorveglianza a cui devono essere sottoposti tutti i lavoratori, ed in particolare quelli venuti a contatto con pazienti positivi al Covid-19
  • Governo e Regioni devono lavorare ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, garantendo la proroga dei contratti in scadenza e la stabilizzazione del personale sanitario e tecnico impegnato nell’emergenza
  • Il Ministero si impegna ad emanare una circolare che dia chiare indicazioni su come effettuare la comunicazione di infortunio all’Inail per il personale in quarantena
  • Andare alla revisione della norma che prevede l’esclusione del personale sanitario dalla quarantena (Art 7 DL 14/2020)

Clicca qui per leggere il testo completo –> PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVOATORI DELLA SANITA’

 

Decreto attuativo art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

  • non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

Prime indicazioni sulla applicazione della OCDPC n. 655 del 23/3/2020 in materia di inumazione e tumulazione dei feretri

Sono pervenute le prime indicazioni sull’applicazione della OCDPC n. 655 del 23/3/2020 in materia di inumazione e tumulazione dei feretri da parte del Capo del dipartimento  della protezione civile, in relazione all’emergenza relativa al rischio santario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Clicca qui per leggere il testo completo –> Applicazione della OCDPC n. 655 el 23/03/2020

Per ulteriori informazioni i nostri uffici sono a disposizione al numero 030.3533404

Insieme ce la faremo!

Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato

FSBA. Istruzioni per presentare le domande relative alle prestazioni COVID-19

FSBA, il fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato, costituito ai sensi dell’art. 27 d.gs. 148/2015 e autorizzato dal Ministero del lavoro, ha deliberato un piano speciale di sostegno al reddito ex art. art. 19, d.l. 18/2020.

Si tratta di un piano importante che muove dall’esigenza dei lavoratori che si trovano temporaneamente sospesi dal lavoro perché i relativi datori di lavoro artigiani a causa del COVID- 19 sono stati costretti a sospendere o ridurre l’attività d’Impresa.

Viene aggiornata la regolamentazione del sostegno al reddito che permette l’accesso all’assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro artigiani, introducendo tra le causali quella riferita all’emergenza COVID–19. L’aggiornamento di tali regolamentazioni riguarda l’assetto istituzionale e procedimentale già autorizzato dal Ministero del Lavoro.

Anche i datori di lavoro artigiani non in regola con la contribuzione potranno chiedere la prestazione COVID-19, procedendo con l’iscrizione a FSBA e con la regolarizzazione della relativa posizione. Tale regolarizzazione potrà avvenire anche mediante la rateizzazione dell’importo dovuto a partire dalla ripresa del versamento dei contributi.

Possono essere presentate le domande per le prestazioni emergenza COVID-19, secondo le modalità stabilite da FSBA. Tali domande possono riguardare sia la prosecuzione delle prestazioni in corso dal 23 febbraio, che le prestazioni relative ai periodi di sospensione nel limite delle 9 settimane previste dal decreto. Tali domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2020.

Tutte le procedure, l’iscrizione, le domande relative alle prestazioni, gli adempimenti formali, dovranno essere effettuati mediante la piattaforma informatica FSBA.

Per maggiori informazioni puoi contattare i nostri uffici Assopadana CLAAI al numero:

030.3533404

Clicca qui per leggere il comunicato stampa –> COMUNICATO STAMPA FSBA

Clicca qui per scaricare la procedura –> PROCEDURA FSBA

Insieme ce la faremo!

CURIT Chiarimenti rispetto alla situazione emergenziale COVID-19

In funzione della particolare situazione emergenziale che sta interessando il nostro territorio, si comunicano alcune specifiche indicazioni rispetto alle attività di installazione e manutenzione degli impianti termici civili.

Gli interventi di riparazione, di installazione di nuovi generatori o di sostituzione degli stessi possono essere considerati di necessità improrogabile, pertanto realizzabiliadottando i necessari accorgimenti di protezione e distanza dalle persone richiesti dalle ordinanze e dai decreti relativi all’emergenza COVID-19.

Per quanto concerne le attività di manutenzione ed installazione già effettuate, occorre rispettare regolarmente le indicazioni fornite dalle disposizioni regionali in merito alle procedure di accatastamento entro i termini indicati e, laddove previsto, al pagamento dei contributi. La regolare continuità di queste operazioni, svolte in modalità telematica per l’accatastamento e quindi realizzabili senza prevedere un contatto ravvicinato con altre persone, è tuttavia subordinata alla possibilità di svolgimento senza che vi sia spostamento delle persone dal proprio domicilio, come richiesto dai provvedimenti contenitivi contro la diffusione del COVID-19.

Nota 1: Tutte le aziende che si appoggiano a strutture esterne (esempio servizio CAIT) per l’accatastamento dei rapporti di controllo sono esentate dal dare continuità all’attività di registrazione in CURIT dei documenti; dovranno invece conservarli ordinatamente per poterli consegnare agli sportelli CAIT al termine dell’emergenza sanitaria, e nel più breve tempo possibile.

 

Per l’effettuazione di ordinaria manutenzione, ove sopraggiunta la scadenza di validità della manutenzione precedente, considerando i limiti imposti agli spostamenti e le disposizioni impartite dal recente decreto legge “Cura Italia” all’art. 99 – ove si prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 – è possibile adottare lo stesso principio di differimento temporale delle scadenze delle manutenzioni periodiche degli impianti termici e di conseguenza per il rinnovo delle stesse.

Nota 2: Tutte le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM) in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, manterranno la loro validità fino al 15 giugno 2020.

 

Per gli operatori che si avvalgono del servizio CAIT, la consegna della documentazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle misure cautelative adottate dagli stessi CAIT in termini di prevenzione dal contagio del COVID-19.

 Clicca qui per consultare il sito del CURIT –> CURIT

Coronavirus, moratoria su mutui e potenziamento Fondo Pmi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (MCC) hanno costituito una Task Force per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge 18/2020. Con tale misura è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l’ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l’ottenimento della garanzia.

 

La garanzia del Fondo è all’80% dell’importo (e al 90% in caso di riassicurazione di confidi) per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni, ferma restando la possibilità di coprire all’80% anche i prestiti fino a 2,5 milioni quando siano rispettate alcune condizioni, fra cui l’imprenditoria femminile, per i prestiti nel Mezzogiorno e per i finanziamenti per investimenti, nonché per tutti i prestiti fino a 5 milioni che rientrino negli ambiti di attività coperti anche dalle sezioni speciali del Fondo stesso. È inoltre previsto l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (le cc.dd. partite IVA, anche se non iscritti al registro delle imprese) con accesso senza bisogno di alcuna valutazione da parte del Fondo, che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cosiddetto importo ridotto).

 

La Task force opererà per mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure, e per agevolarne l’utilizzo. Proseguirà il lavoro di coordinamento e scambio di informazioni già positivamente avviato tra le parti in questi giorni, anche al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto a eventuali problemi applicativi e facilitarne la divulgazione, contribuendo all’aggiornamento e all’alimentazione della sezione dedicata a ‘Domande e Risposte’ nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Task force, che avvierà la propria operatività dall’inizio della prossima settimana, coordinerà la raccolta e la diffusione dei dati sugli strumenti previsti dalla normativa.

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici FIDI:
030.349162
030.3533404
030.3533995

Assopadana CLAAI e Assopadanafidi sono con voi!