INPS Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, con il quale, al fine di agevolare le semplificare domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al Decreto Legge n. 18/2020, fornisce una modalità di accesso semplificata per le seguenti richieste:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

Clicca qui per leggere il messaggio completo

Cassa Previdenziale ENPAM – Emergenza COVID19: bonus per tutti i medici dentisti e odontoiatri

L’Enpam verserà – con propri fondi – un’indennità di mille euro a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19.

La misura andrà a chi esercita unicamente come libero professionista ma anche a chi fa libera professione in parallelo ad attività in convenzione o come dipendente (es: chi fa intramoenia).

L’aiuto potrà essere richiesto da tutti gli iscritti non pensionati, senza limiti di reddito.

 

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Potrà fare domanda chi avrà subito, dopo il 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato di oltre un terzo rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno. L’indennità andrà a tutti i liberi professionisti in regola con i contributi previdenziali e per i quali nel 2019 risultino contributi versati su redditi prodotti l’anno precedente.

Per gli iscritti che hanno cominciato l’attività nel 2019 l’Enpam valuterà sussidi assistenziali secondo un canale differente (assistenza di Quota A).

 

IMPORTO

Quanti hanno versato l’aliquota intera del 17,50% riceveranno l’importo intero di 1.000 euro mentre chi versa l’aliquota dimezzata riceverà il 50%. Il sussidio sarà riconosciuto in proporzione anche a chi versa il contributo ridotto del 2 per cento.

 

FONDI NON STATALI

A differenza dei 600 euro esentasse che il decreto legge Cura Italia ha stabilito per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps, quest’indennità non verrà finanziata con risorse statali ma con fondi della categoria. L’Enpam ha verificato che la spesa non modificherà gli equilibri di sostenibilità dell’ente.

 

DURATA

L’indennità di mille euro verrà erogata per la durata dell’emergenza, con un massimo di tre mesi.

 

TRATTAMENTO FISCALE

L’Enpam ha chiesto che questo beneficio sia esentasse, come esentasse sono i 600 euro dello Stato.

 

DA QUANDO

La decisione è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam il 26 marzo 2020 ma l’indennità sarà pagabile solo dopo il via libera dei ministeri vigilanti. In ogni caso la Fondazione comincerà a raccogliere le richieste nei prossimoi giorni.

 

MODULI

La procedura per richiedere la prestazione sarà disponibile nell’area riservata del sito www.enpam.it dalla prossima settimana. Ad ogni modo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non sarà rilevante, poiché l’Enpam intende versare l’indennità a tutti gli iscritti che ne hanno i requisiti.

Chi non è iscritto all’area riservata del sito Enpam può intanto avviare la registrazione, utilizzando se possibile la metà password ricevuta con l’ultimo modello D.

COVID 19 AGGIORNAMENTO PER LE IMPRESE FUNEBRI

COVID 19 AGGIORNAMENTI DEL 23 MARZO 2020 – DPCM 22.03.2020: LE IMPRESE FUNEBRI POSSONO CONTINUARE A LAVORARE

Con il DPCM del 22 marzo 2020 sono state pubblicate ulteriori misure atte al contenimento del virus COVID19 ed è stata disposta la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle previste nell’All.1 al DPCM. Tra le attività che possono continuare ad esercitare si trovano i produttori di cofani mortuari ma non sono esplicitate le attività funebri; ciò ha creato nel fine settimana grande apprensione tra gli operatori funebri.
Sul tema teniamo a tranquillizzare tutti: le imprese funebri possono continuare a lavorare, ovviamente nel rispetto delle misure previste nei vari DPCM e disposizioni regionali.
Il DPCM del 22 marzo 2020 infatti, pur non elencando le attività funebre tra quelle escluse dai divieti al proseguo delle attività, prevede all’art. 1 comma 1 che non sono sospese anche tutte quelle attività professionali e commerciali già previste in seno al DPCM dell’11 marzo 2020:

Clicca qui per leggere l’art. 1

Poiché il precedente DPCM dell’11 marzo 2020 prevedeva espressamente che i “Servizi di pompe funebri ed attività connesse” potessero continuare ad operare, anche alla luce dell’attuale DPCM le imprese funebri sono legittimate a proseguire le attività.

Coronavirus: Chiarimenti sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Nota dell’ispettorato nazionale del lavoro 13 marzo 2020, n. 89

Adempimenti datoriali – Valutazione Rischio Emergenza Coronavirus

A fronte di numerosi dubbi in merito all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi relativo all’emergenza attuale per il diffondersi del contagio legato al Coronavirus, l’ispettorato nazionale del lavoro, in una nota del 13 marzo 2020, n. 89, ha chiarito come muoversi.

Premesso che la questione risulta di evidente importanza e delicatezza operativa, proprio in quanto riferita ad un momento emergenziale, si ritiene in debita considerazione quanto segue ai fini della valutazione del rischio e del DVR.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio ” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, ” integrarlo” come previsto dall’art. 271 del D. Lgs. 81/08.

Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro, ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. in tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzazione e procedurali tecnicamente attuabili.

Pertanto, visto il diffondersi dell’infezione coronavirus, le modalità di trasmissione, e visto anche il difficile controllo dello stesso, si ritiene INGIUSTIFICATO l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione al rischio associato all’infezione. Diverso ovviamente è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-saniario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda.

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, si ritiene utile redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato) assicurando al personale anche adeguati DPI.

E’ di tutta evidenza, inoltre che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l’intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonchè da un’indeterminazione valutativa che non può essere rimessa alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio, nonchè per le misure di prevenzione da adottare.

La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai gruppi di Esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell’emergenza.

In ragione di quanto esposto è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano contro dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonchè dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Dovrà quindi essere istituito un documento ad integrazione del DVR o una procedura per dimostrare di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D. Lgs. n. 81/2008.

Tale procedura dovrà essere redatta dal datore di lavoro con il supporto del Medico Competente e consulenza del RSPP e RLS.

[Estratto da Ambiente e Sicurezza, link https://www.ambientesicurezzaweb.it/coronavirus-i-chiarimenti-sul-dvr/]


Quindi ricapitolando: “Devo aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi?”

Assolutamente no! E’ opportuno comunque redigere una procedura ad hoc con il supporto del Medico Competente e consulenza del RSPP e RLS

Contattaci per avere maggiori informazioni al numero 030 3533404

Coronavirus 10 comportamenti da seguire multilingue

Il 14 marzo 2020, presso la presidenza del Consiglio, è stato condiviso da Associazioni datoriali, Sindacato e Governo il “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Qui il documento completo

A completezza del protocollo  pubblichiamo un opuscolo elaborato dalle strutture sanitarie regionali e dal Ministero della Salute multilingue, che potrebbe essere utile da distribuire ai lavoratori stranieri.

 

Scarica e stampa i 10 comportamenti da seguire

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Tramite la nostra cooperativa di garanzia Assopadanafidi, verrà garantita la massima assistenza alle imprese in questo difficile momento.

  • Assistenza e strumenti per l’ottenimento delle garanzie primarie controgarantite da Fondo di Garanzia per le PMI fino al 90%. Le garanzie potranno accompagnare finanziamenti finalizzati a capitale circolante di durata massima di 60 mesi (con preammortamento di 6 mesi), fino ad un massimo di € 1.500.000 o linee di credito in c/c di durata fino a 12 mesi, fino ad un massimo di € 500.000
  • Possibilità di intervenire su operazioni di allungamento della durata di finanziamenti in essere (moratoria ABI) qualora l’estensione della stessa non superi i 120 mesi (60 nel caso di assenza della controgaranzia del Fondo di Garanzia)
  • Valutate operazioni di finanza agevolata a tasso zero e a fondo perduto , con una particolare attenzione ad ogni nuova misura che possa uscire a sostegno delle aziende colpite dall’attuale crisi.

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici FIDI:
030.349162
030.3533404
030.3533995

Assopadana CLAAI e Assopadanafidi sono con voi!

Insieme ce la faremo!

DPCM 22 marzo e misure restrittive in Lombardia: le attività che possono restare aperte

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte  domenica 22 marzo 2020,  il decreto che riguarda la CHIUSURA delle “attività produttive non necessarie” come nuova misura per cercare di contenere la diffusione del coronavirus.

Il decreto sancisce che da lunedì 23 marzo e fino al 3 aprile “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1”, ovvero nella lista acclusa al decreto, e visibile qui in basso e scaricabile/stampabile a questo link.

 

In Regione Lombardia sono state però attuate delle misure ancora più restrittive, in vigore dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020. Per cui – a scopo prudenziale – vale il principio che  laddove l’ordinanza di Regione Lombardia è più stringente rispetto al decreto emanato dal Governo è l’ordinanza di Regione Lombardia a valere.

Il presidente Attilio Fontana conferma questa lettura  “Noi il nostro provvedimento l’abbiamo preso e ho dato l’incarico ai miei giuristi di capire se la mia ordinanza continua a rimanere in vigore nonostante ci siano dei contrasti rispetto al provvedimento del governo. La prima risposta è stata che laddove l’ordinanza è più rigorosa di quella del governo e dato che la finalità è quella di tutelare la salute della mia cittadinanza, secondo il primo parere che mi è stato dato, vale la mia ordinanza. Pero` se il governo me lo dicesse, eviteremmo di fare qualche ricorso per impugnare il mio provvedimento. E anche per dire chiaramente ai nostri cittadini cosa si può fare e cosa no“.

 

Per cui vi invitiamo:

  1. a controllare se la vostra attività rientra nell’elenco di quelle che possono rimanere aperte sulla base del DPCM 22 marzo 2020 (di seguito l’elenco);
  2. se la vostra attività è presente, verificare anche che il proseguimento sia ammesso dall’ordinanza di Regione Lombardia (di seguito l’elenco).

Di seguito l’elenco completo delle attività artigianali e commerciali che potranno rimanere aperte. Sulla colonna di sinistra è indicato il codice ATECO.

Sintesi misure Regione Lombardia (qui testo completo):

Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

  • sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  • sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  • chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
  • fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.

Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.

Scarica qui l’allegato 2 della Regione Lombardia –> ALLEGATO 2

Scarica qui il DPCM 11 marzo 2020 –> DPCM 11 marzo 2020

Decreto ‘Cura Italia’ – bonus 600 € Sottosegretario MEF nessun click-day

L’art. 27 e l’art. 28 del decreto marzo “Cura Italia” ha previsto per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per i  lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,  una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità sarà erogata dall’INPS, previa domanda on-line.

Il presidente dell”Inps, Pasquale Tridico in una intervista aveva dichiarato che gli uffici dell’Inps stanno ragionando sulle modalità per erogare il bonus da 600 euro per commercianti, artigiani e gli altri lavoratori autonomi che hanno subito danni a causa dell’emergenza coronavirus. Una delle ipotesi in campo era quella del click day, che potrebbe essere necessario perché per il mese di marzo le risorse sono fissate al tetto di 2,16 miliardi. Mentre per i pagamenti i tempi saranno stretti e i primi accrediti potranno essere già ad aprile.

 

Oggi il sottosegretario all’economia Pierpaolo Baretta frena sull’ipotesi di un ‘click day’ per le richieste del bonus da 600 euro previsto dal decreto ‘Cura Italia’ per autonomi e partite Iva.

“Non mi sembra un criterio che sta in piedi, non possiamo fare a chi prima arriva prima alloggia.  E’ una comunicazione fatta dall’Inps, non una decisione del governo – spiega – i ministeri del Lavoro e dell’Economia stanno ancora valutando”. Quanto al rischio che i soldi stanziati non bastino, Baretta assicura che “nel caso saranno reintegrate”.

 

Ricordiamo che le modalità operative per presentare la domanda saranno indicate in una circolare che dovrebbe uscire entro questa settimana.

Al momento, ripetiamo, ci sono solo delle ipotesi e non ancora notizie ufficiali.

 

Assopadana CLAAI vi è vicina in questo momento difficile, insieme ce la faremo!

Decreto marzo “Cura Italia” n.18 del 17.3.20

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Cura Italia, la manovra da 25 miliardi  che attiverà flussi di denaro per 350 miliardi.

Il decreto Cura Italia ovvero il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 contiene misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale è un ponderoso e importante decreto di 127 articoli per 63 pagine, un provvedimento “omnibus”, nel senso che va a toccare quasi tutti i settori colpiti economicamente dall’emergenza.

Si interviene su quattro  fronti principali e prevede molte misure settoriali:

  • finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza coronavirus;
  • sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  • supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  • sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale è consultabile e stampabile da qui.