PR FESR 2021 -2027 – AZIONE 1.3.1. – BANDO “CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE MPMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA”

BANDO “CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE MPMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA” di Regione Lombardia

 

COSA FINANZIA: La Misura prevede agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto per le MPMI, con sede operativa attiva in Lombardia al momento dell’erogazione del contributo, che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sul mercato internazionale tramite la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale in Lombardia.

 

CHI PUO’ PARTECIPARE: Possono presentare domanda di partecipazione alla presente misura Micro, Piccole e Medie Imprese, attive che abbiano almeno una sede operativa in Lombardia.

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: La dotazione finanziaria della Misura è pari a € 12.000.000

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE: L’agevolazione si compone di un contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ammissibili, fino a un massimo di:

− € 15.000 per “Nuovi espositori”

− € 8.000 per “Espositori abituali”.

Non saranno ammissibili progetti con costi inferiori a € 6.000.

 

COME PARTECIPARE: E’ possibile presentare domanda di partecipazione dal 31 luglio 2024 alle ore 10.00 e fino ad esaurimento risorse, esclusivamente in via telematica tramite il sistema informatico “Bandi e Servizi”.

 

Per informazioni: 030/3533995 oppure tramite email: fidi@assopadana.com

 

Link utili: Bando Fiere Internazionali Lombardia

Bando Criteri della Misura “Investimenti– Linea Microimprese”

Bando Criteri della Misura “Investimenti– Linea Microimprese” Regione Lombardia

 

COSA SI FINANZIA: La misura è finalizzata a sostenere le microimprese lombarde che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, anche in ottica di crescita dimensionale, promuovendo investimenti per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, anche nell’ottica di favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi di produzione e la riduzione dei consumi energetici.

 

CHI PUÒ PARTECIPARE: Microimprese lombarde che abbiano depositato almeno 2 bilanci.

 

INTERVENTI AMMISSIBILI: Sono ammissibili al contributo a fondo perduto gli interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature da realizzare nella sede legale o operativa oggetto di intervento con l’obiettivo di efficientamento energetico di un ammontare minimo di 10.000,00 euro.

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 25.000.000 euro.

 

CARATTERISTICHE DELL’ AGEVOLAZIONE: L’investimento minimo ammissibile è pari a 10.000 euro. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. Il contributo massimo concedibile è pari a 50.000 euro. La domanda di contributo dovrà essere corredata da una relazione tecnica obbligatoria che può fornire Assopadana grazie al suo team di esperti nel settore.

 

Per info, contattaci al numero 030/3533995, oppure scrivici a fidi@assopadana.com

 

Link utili: Bando investimenti Linea Microimprese

Bando Regione Lombardia

BANDO NUOVA IMPRESA 2024

BANDO NUOVA IMPRESA 2024

 

A CHI SI RIVOLGE

MPMI o lavoratori autonomi che hanno aperto una nuova attività in Lombardia, iscritti al Registro delle imprese o con partita IVA attribuita a decorrere dal 1° giugno 2023.

 

CHE COSA FINANZIA

Investimento min 3.000 €     —->   contributo max 10.000 €

L’agevolazione è concessa a fronte di un budget composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 10.000.

 

QUALI SPESE COPRE

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

        a. acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);

        b. acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;

        c. acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);

        d. registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

 

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

 

       e. onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);

       f. onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;

      g. spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;

      h. canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;

      i. sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc).

 

COME DEVONO ESSERE PRESENTATE LE SPESE AMMISSIBILI

  • essere sostenute e quietanziate dal beneficiario dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° giugno 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese) e fino al 31 dicembre 2024;
  • essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi riportando chiaramente il bene o servizio acquisito;
  • essere comprovate da documentazione bancaria o postale (contabile in stato eseguito o estratto conto), attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario (impresa o professionista) sul conto corrente aziendale. Esclusivamente per le spese notarili è ammesso il pagamento da parte del socio di società a valere sul proprio conto corrente;
  • I singoli beni acquistati devono avere un importo minimo di € 250,00 più IVA.

TEMPI DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SONO GIA’ APERTE E DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 31/12/2024.

Per informazioni:  030/3533404 – 030/3533995  | fidi@assopadana.com

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE (INAIL 2024)

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE (INAIL 2024)

È noto che il radon è la sorgente che fornisce alla popolazione il maggior contributo alla dose da radiazioni ionizzanti [UNSCEAR, 2008]. Il radon è un gas, che si genera nelle rocce o nei suoli per effetto del decadimento radioattivo degli elementi appartenenti alle serie dell’uranio e del torio. Dalle rocce o dai suoli, il radon può fuoriuscire all’aria aperta, ove solitamente i livelli si mantengono bassi. Diversamente, la penetrazione all’interno degli edifici fa sì che il radon possa accumularsi e raggiungere concentrazioni in aria anche molto elevate. Per tale ragione, il radon è considerato come fattore di rischio presente negli ambienti confinati (indoor).

L’art. 244 del d.lgs. 101/2020 modifica il comma 3 (“la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia”) dell’art. 180 del d.lgs.
81/2008 rendendo più chiara ed evidente la relazione tra la normativa di radioprotezione e quella più generale di salute e sicurezza sul lavoro, richiedendo esplicitamente che i documenti inerenti la valutazione del
rischio di esposizione al radon siano parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR), ex art. 17 d.lgs. 81/2008.

La normativa vigente (d.lgs. 101/2020) identifica le situazioni lavorative ove questo rischio non può essere ignorato dal punto di vista della radioprotezione e rispetto ad esse definisce gli obblighi per il datore di lavoro.
I luoghi di lavoro identificati dalla norma sono:
– luoghi di lavoro interrati (definizione 86-bis – “luogo di lavoro sotterraneo”: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente
dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno – d.lgs. 203/2022);

– luoghi di lavoro situati al piano terra e al seminterrato, localizzati nelle aree prioritarie identificate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano (ex art. 11 d.lgs. 101/2020 e s.m.i.);

– specifiche attività lavorative identificate nell’ambito delle azioni previste dal Piano nazionale d’azione per il radon (PNAR): vedi Tabella 1;

– stabilimenti termali;

– Specifiche tipologie di luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 16, c. 1, lettera c del d.lgs. 101/2020 e s.m.i. Tabella 1:

  1. Locali con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;
  2. Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente);
  3. Centrali idroelettriche.

Fonte: Inail 2024

Per maggiori info:

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE Inail 2024

d.lgs. 101/2020 e s.m.i.

Radon – Regione Lombardia

LAVANDERIE – Incontro – Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale relativo all’utilizzo in sicurezza di sostanze cancerogene e mutagene soggette ad autorizzazione REACH

LAVANDERIE – Incontro – Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale relativo all’utilizzo in sicurezza di sostanze cancerogene e mutagene soggette ad autorizzazione REACH

Nel Piano Regionale Prevenzione 2021-2025, il macro obiettivo MO4 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali” promuove il supporto alle imprese per l’autovalutazione e la gestione dei rischi, tramite l’attivazione di uno specifico Piano Mirato di Prevenzione (PMP) in settori specifici individuati sulla base delle peculiarità territoriali.

Il Piano Mirato di Prevenzione rappresenta uno strumento innovativo di controllo, fondato sulla conduzione di processi di prevenzione volti al miglioramento delle misure generali di tutela e non alla sola verifica dell’applicazione della norma. L’obiettivo è quello di innalzare gradualmente, in un intero comparto produttivo nel suo complesso, il livello di prevenzione e sicurezza.

Pertanto, si comunica che, a breve, la SC PSAL dell’ATS di Brescia avvierà il PMP di cui all’oggetto, che avrà lo scopo di informare le ditte che, a vario titolo, usano il “tricloroetilene” sulla normativa REACH che riguarda tale sostanza e sulle misure da adottare in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Le ditte invitate a partecipare afferiscono al comparto ATECO: 9601 – lavanderie.

L’incontro con le ditte si terrà il giorno 09/07/2024, dalle 9:00 alle 13:00, in Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia, presso la Sala Venturini – edificio L, con il seguente programma:

  • 8:50-9:20 Registrazione partecipanti
  • 9:20-9:50 Presentazione del Piano Mirato di Prevenzione e illustrazione delle linee
    guida per le imprese
  • 9:50-10:30 Principali aspetti del regolamento REACH con particolare riferimento
    alle sostanze in autorizzazione
  • 10:30-11:10 La valutazione e gestione del rischio da esposizione a sostanze
    cancerogene e mutagene secondo il D. Lgs 81/08
  • 11:10-11:30 Pausa
  • 11:30-12:00 Presentazione della scheda di autovalutazione per le imprese
  • 12:00-12:30 Rischi per la salute e la sicurezza del tricloroetilene

Temperature severe lavori all’aperto: rischio e gestione

Temperature severe lavori all’aperto: rischio e gestione

 

L’esposizione a temperature elevate rappresenta un rischio significativo per la salute dei lavoratori all’aperto. Come ogni anno, Regione Lombardia con nota prot. n. G1.2024.0024204 del 20/06/2024 ha fornito le indicazioni per la gestione di emergenze in caso di elevate temperature ambientali, rivolte anche alle attività lavorative a intensa attività fisica all’aperto. 

 

Secondo le più recenti previsioni, il trend delle emissioni in continua crescita e altri fattori potrebbero portare a fine secolo un riscaldamento della superficie terrestre di circa 4 gradi rispetto ai livelli attuali.

In Italia, si evidenzia un costante aumento delle temperature estive, con una sempre maggiore frequenza di condizioni estreme, come le ondate di calore. Per questa estate 2024, si prevede che le temperature saranno significativamente al di sopra della media, con punte che potrebbero superare i 40°C in molte regioni. Questo aumento delle temperature comporta un rischio elevato di stress da calore, soprattutto per i lavoratori all’aperto.

È fondamentale che Aziende, Lavoratori e Medici Competenti adottino misure preventive per ridurre al minimo i rischi associati al caldo estremo.

 

 

Indicazioni per le Aziende 

1. Valutazione del Rischio: il Datore di lavoro ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs 81/08, deve valutare il rischio legato ai fattori microclimatici, in particolare ai lavori all’aperto in condizioni di caldo severo.

2. Pianificazione degli Orari di Lavoro: Programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

3. Punti di Ristoro: Allestire aree ombreggiate e rifornite di acqua fresca per consentire ai lavoratori di riposarsi e idratarsi regolarmente.

4. Formazione: Fornire formazione specifica ai lavoratori sui rischi del caldo e sulle misure di prevenzione, inclusi i sintomi del colpo di calore e della disidratazione.

5. Equipaggiamento: Fornire abbigliamento adeguato, come cappelli a tesa larga, occhiali da sole e abiti leggeri e traspiranti.

 

Indicazioni per i Lavoratori 

1. Idratazione: Bere acqua regolarmente, anche se non si ha sete. Evitare bevande alcoliche e caffeina favorenti la disidratazione.

2. Pausa Regolare: Fare pause frequenti in aree ombreggiate per ridurre l’esposizione diretta al sole.

3. Segnalazione dei Sintomi: Riconoscere e segnalare immediatamente i sintomi di stress da calore, come vertigini, nausea, mal di testa, sudorazione eccessiva e crampi muscolari.

4. Abbigliamento Adeguato: Indossare abiti leggeri, traspiranti e di colore chiaro per riflettere il calore.

 

Indicazioni per i Medici Competenti

1. Monitoraggio della Salute: Effettuare controlli periodici sulla salute dei lavoratori esposti a temperature elevate, con particolare attenzione a coloro che presentano condizioni mediche preesistenti.

2. Consulenza: Fornire consulenza alle aziende su come implementare misure preventive efficaci e su come gestire eventuali emergenze legate al caldo.

3. Formazione e Informazione: Educare i lavoratori sui rischi del caldo e sulle misure di prevenzione, nonché sui primi soccorsi in caso di colpo di calore.

 

Solo attraverso la collaborazione e l’adozione di misure preventive adeguate è possibile garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante le emergenze caldo.

 

SCARICA LA MINIGUIDA RISCHIO STRESS SETTORE EDILE

SCARICA LA LOCANDINA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

 

RENTRI Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti

RENTRI in vigore dal 15 giugno 2023

Nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

 Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (15 giugno 2023), l’iscrizione al RENTRI è previsto che sia effettuata progressivamente con le seguenti tempistiche:

 a) dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano perciò in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché enti e imprese produttori iniziali di rifiuti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali che trasportano solo i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quando obbligati come produttori);

 b) dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025, per enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti (tra 10 e 50 dipendenti);

 c) dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13/02/2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero presente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

  

Per l’iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione. 

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi al RENTRI volontariamente. 

I nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) saranno applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Clicca qui per leggere il Decreto: DECRETO 04/04/2023 N. 59