PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE (INAIL 2024)

È noto che il radon è la sorgente che fornisce alla popolazione il maggior contributo alla dose da radiazioni ionizzanti [UNSCEAR, 2008]. Il radon è un gas, che si genera nelle rocce o nei suoli per effetto del decadimento radioattivo degli elementi appartenenti alle serie dell’uranio e del torio. Dalle rocce o dai suoli, il radon può fuoriuscire all’aria aperta, ove solitamente i livelli si mantengono bassi. Diversamente, la penetrazione all’interno degli edifici fa sì che il radon possa accumularsi e raggiungere concentrazioni in aria anche molto elevate. Per tale ragione, il radon è considerato come fattore di rischio presente negli ambienti confinati (indoor).

L’art. 244 del d.lgs. 101/2020 modifica il comma 3 (“la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia”) dell’art. 180 del d.lgs.
81/2008 rendendo più chiara ed evidente la relazione tra la normativa di radioprotezione e quella più generale di salute e sicurezza sul lavoro, richiedendo esplicitamente che i documenti inerenti la valutazione del
rischio di esposizione al radon siano parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR), ex art. 17 d.lgs. 81/2008.

La normativa vigente (d.lgs. 101/2020) identifica le situazioni lavorative ove questo rischio non può essere ignorato dal punto di vista della radioprotezione e rispetto ad esse definisce gli obblighi per il datore di lavoro.
I luoghi di lavoro identificati dalla norma sono:
– luoghi di lavoro interrati (definizione 86-bis – “luogo di lavoro sotterraneo”: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente
dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno – d.lgs. 203/2022);

– luoghi di lavoro situati al piano terra e al seminterrato, localizzati nelle aree prioritarie identificate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano (ex art. 11 d.lgs. 101/2020 e s.m.i.);

– specifiche attività lavorative identificate nell’ambito delle azioni previste dal Piano nazionale d’azione per il radon (PNAR): vedi Tabella 1;

– stabilimenti termali;

– Specifiche tipologie di luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 16, c. 1, lettera c del d.lgs. 101/2020 e s.m.i. Tabella 1:

  1. Locali con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;
  2. Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente);
  3. Centrali idroelettriche.

Fonte: Inail 2024

Per maggiori info:

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE Inail 2024

d.lgs. 101/2020 e s.m.i.

Radon – Regione Lombardia

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